3.1. Significato del matrimonio nella legislazione Italiana.
“Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità” 42.
A prima vista, potrebbe sembrare, come sostengono tanti, che la Costituzione non indica la differenza di sesso tra i requisiti per contrarre il matrimonio, perché parla semplicemente dei coniugi e non distingua tra maschio e femmina o marito e moglie. La domanda che dobbiamo porci è: l’interpretare l’articoli della Costituzione in questo modo è giusto?
● La prima cosa per capire l’intenzione della Costituzione è l’anno della sua promulgazione: “Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato De Nicola il 27 dicembre seguente, fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Consta di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali”43. Non credo proprio che nel 1947 si fosse parlato del problema d’omosessualità nella società Italiana.
● La seconda cosa. Sarebbe assurdo sostenere che i padri fondatori della costituzione avessero in mente l’eventualità di estendere il matrimonio anche a persone dello stesso sesso o all’eventualità che in un futuro, vent’anni dopo, si sarebbe posto al legislatore questo problema. Semplicemente, non hanno specificato l’esigenza della diversità di sesso perché per loro era naturale che il matrimonio fosse possibile soltanto tra maschio e femmina.
Il Codice Civile non indica espressamente la differenza di sesso tra i requisiti per contrarre il matrimonio, però per gran parte degli articoli si parla genericamente di “coniugi” e “sposi”, ma diverse norme, per esempio gli articoli 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis, richiamano il “marito” e la “moglie” come oggetti che celebrano il matrimonio:
“ Art. 107. Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio”.
“ Art. 108. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione”.
“ Art. 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.
“ Art. 156 bis. Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio”.
3.2. Significato del matrimonio secondo la Chiesa Cattolica.
“Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento”44.
Vediamo che questa definizione è composta da diversi, termini meglio dire gli argomenti, che hanno un significato molto profondo e importante. Per capire la definizione stessa abbiamo bisogni di capire il significato di questi argomenti:
● il patto,
● l’uomo e la donna,
● la comunità di tutta la vita,
● per sua natura ordinata al bene dei coniugi,
● e alla procreazione e educazione della prole,
● tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
3.2.1. Il patto.
Questa è la prima parola nella comprensione del matrimonio. Uno dei principali concetti teologici della Bibbia, che esprime il rapporto tra Dio e l’uomo. Si può dire che la Bibbia è una lettera o una storia dell’Alleanza di Dio con gli uomini. Scrivo “con le persone” per un semplice motivo, l’alleanza di Dio nello stesso momento è:
● con tutta l’umanità,
● e con ogni singola persona.
Nell’Antico Testamento c’è l’Arca dell’Alleanza: un baule placcato d’oro in cui sono state conservate le tavolette dei Dieci Comandamenti, che erano l’Alleanza di Dio con il Popolo Eletto. Un patto può anche essere stipulato tra persone e significa un’alleanza, un accordo tra persone, famiglie o nazioni in cui le parti contraenti si impegnano a cooperare e a prestarsi reciproca assistenza in situazioni concordate. L’alleanza aiuta a vivere in armonia con il mondo che ci circonda. “Accordo, convenzione tra due o più parti: stabilire, stringere un patto d'amicizia con qualcuno; patto concluso tra due contendenti; osservare, rispettare il patto; tenere fede al patto;