Apologia della vita politica di F.-D. Guerrazzi. Francesco Domenico Guerrazzi. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Francesco Domenico Guerrazzi
Издательство: Bookwire
Серия:
Жанр произведения: Языкознание
Год издания: 0
isbn: 4064066088026
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informato non l'avrebbe reietta), o come mezzo di allargare lo Stato, se tale era la mente della Provvidenza, suprema ordinatrice delle cose.

      Quarta via. La Corona, se tutto questo non le andava a grado, poteva chiamarmi e dirmi: «Mantenete la promessa di potervi licenziare senza scapito della mia reputazione, perchè la Costituente mi è diventata incresciosa.» Ed io avrei, con gli espedienti che mi sarebbero parsi più acconci, mantenuta la fede.

      La Costituente promossa dal Ministero toscano poteva, anzi doveva, restringersi allo acquisto della italiana Indipendenza. E se questo proponimento nobilissimo, con tanto fervore, con tanta necessità di conato, con tanta immortale agonia dell'anima, e perfino con pericolo della propria persona promosso da famosi Pontefici, meritava la scomunica del Papa, io non so più vedere che cosa avrebbe meritato la sua benedizione!...[134]

      L'Atto di Accusa afferma che se fosse stata accolta l'ammenda proposta dalla Commissione, si sarebbero forse salvati o rispettati almeno i dubbii e le riserve del Principe, note allora al Ministero. — Esaminando con rispetto le parole della Corona che mi oppone l'Accusa, avvertirò come quella non affermi punto di avere dichiarato al Ministero le sue riserve, bensì essere consiglio riposto nell'animo suo il riservarsi ad osservare lo andamento della discussione. La Corona parla di dubbio manifestato ad alcuni dei Ministri, non al Ministero: in quanto a me, non mi sembra avere udito di questi dubbii mai: dove gli avessi conosciuti, mi sarei ingegnato come poteva meglio chiarirli. E confido, che io glieli avrei molto agevolmente chiariti con queste proposizioni che trovano largo comento nelle cose discorse nel presente Capitolo. — I mandatarii non possono informare il mandato ai mandanti. — Importa e giova lasciare indeterminato il mandato, perchè, discutendolo, potrebbero uscirne norme rigorose, cagione di gravissime difficoltà alla Corona. — Basti avere proclamato alla faccia della Toscana, della Italia e della Europa: 1º questa Costituente tendere a due scopi; 2º non doversi trattare del secondo che ad epoca eventuale e lontana;[135] 3º adesso restringersi a promuovere la guerra per la Indipendenza italiana; 4º non potere cospirare mai a danno altrui; 5º proporsi la comune concordia; 6º quantunque il mandato indeterminato, stare in potestà della Corona e del suo Consiglio determinarlo prudentemente a norma della contingenza dei casi; 7º fin d'ora essere stato annunziato, che al parere della maggioranza degli Stati Italiani avremmo, senza pure aprire bocca, aderito; 8º finalmente avere io (discorde in questo dal Presidente) espresso che intendevo impiegare la Costituente in benefizio del mio Paese e del mio Principe e del Principato Costituzionale in Italia.[136]

      Poichè l'Accusa crede discreto allegare il regio scritto, voglia non fargli dire quello che non dice: questo non è decente nè giusto. Ora l'ammenda proposta dalla Commissione suonava così: «I poteri dei Deputati, le forme della elezione, e la epoca della convocazione dei Collegi elettorali dovranno stabilirsi da Legge a parte.» Ciò posto, io non dubito dichiarare come la osservazione dell'Accusa apparisca evidentemente erronea. Immaginiamo accolta la ammenda, quale effetto avrebbe ella partorito? Forse lo scioglimento della quistione? No per certo; sibbene lo aggiornamento accompagnato co' pericoli dell'ansietà delusa, e dal sospetto di fede mancata. È manifesto errore supporre che l'Assemblea legislativa possa conferire mandato alla Costituente nominata dal Paese. Questa dottrina leggemmo professata in questo punto stesso dal signor Moulin negli Ufficii dell'Assemblea di Francia, in proposito della discrepanza insorta intorno a convocare la nuova Costituente, per rivedere tutta o parte la Costituzione, e vediamo oggi avere prevalso negli Ufficii, che a maggiorità di voti si pronunziarono per la revisione totale, o piuttosto per la necessità del non imporre alcun mandato. La ragione per tutti, ma specialmente pei giurisperiti, apparisce chiarissima. Le Camere, o Assemblee, rappresentano la parte di mandatarie; ora quando, per gravità di casi sopravvenuti, è forza ricorrere al mandante, con quale diritto può il primo imporre al secondo l'obbligo di formulare, pel seguito, il mandato nella guisa che meglio desidera? E, come di diritto, egli manca di autorità e di forza. Assurda cosa pertanto. Però sento obiettarmi: E se il Popolo, a cui si aveva ricorso col suffragio universale, avesse conferito mandato illimitato, come avreste saputo limitarlo voi? Per necessità, rispondo, della natura e dello esercizio di questo mandato. Per necessità della natura del mandato illimitato, che appunto, perchè generico, ha bisogno di norme e istruzioni successive; e se queste non prescriveva la Corona, non si conosce chi altri avesse potuto indicarle, ponendo mente che l'azione del suffragio universale versava unicamente sul voto elettorale, e quindi cessava; — per necessità dello esercizio, essendo il mandato nostro di natura complessa, e tale che senza consenso e concorso degli altri Stati rimaneva inane. E supposto eziandio che le istruzioni del Ministero per esercitare il mandato fossero parse a taluno, o a molti degli Elettori, diverse dal suo concetto, egli avrebbe chiesto e agevolmente ottenuto la conferma dell'operato, o, come si dice con parole inglesi, un bill d'indennità; conciossiachè costretto dal voto maggiore di Stati più potenti del nostro, non avesse potuto estenderlo agli scopi desiderati; e averlo speso nella opera della Indipendenza italiana lealmente ed efficacemente, non sarebbe stato piccolo merito. Il Montanelli avrebbe dovuto, dopo pochi giorni, presentare nuova Legge alla Corona intorno al mandato dei Commissarii ch'egli avrebbe richiesto illimitato, a norma della sua dottrina. La Corona avrebbe concessa o negata la discussione della Legge; se negata, il Presidente si dimetteva, e tanto era accettare la sua dimissione pochi giorni prima che pochi giorni dopo; anzi, meglio prima, perchè allora spontanea, e con promessa di sostenere la politica del Ministero riformato; se conceduta, la Camera naturalmente votava o rigettava la Legge: rigettavala, ed ecco ritornare la necessità della ritirata del Ministero, e in questo modo con clamore e scandalo, mentre poteva congedarsi di quieto; la votava, ed allora per tortuoso avviluppamento si replicavano le condizioni medesime del voto della Costituente. Nonostante, piacemi di esaminare le fortune probabili della Legge sul mandato. Se s'intendeva formulare come quello del Piemonte, voglio dire la persona e gli Stati della A. S. si rispettassero, e in quanto agli altri Principi italiani la conservazione unicamente delle persone loro in grado principesco qui in Italia si raccomandasse, è certo che a questa maniera di mandato non avrebbero acconsentito il Papa nè il Re di Napoli; il primo, perchè fuori dei suoi Stati, e poco davvero gli sarebbe premuto restarsi principe di Pontecorvo o di Benevento; il secondo, perchè in quel punto privo di Sicilia. Se invece fosse stato espresso nel mandato, che il Papa e Ferdinando di Napoli avessero ad essere restituiti nelle provincie perdute, e queste allora avrebbero repugnato da una guerra, di cui il fine sarebbe stato costringerle a sottostare nello antico dominio; quindi, invece di concordia per combattere la guerra straniera, avrebbe la Costituente partorito la guerra civile. Di qui veda l'Accusa quanto sia avventata la sua considerazione, messa fuori solo per ismania molta e senno poco di trovare ottimo quanto avversava il Ministero. Nel mare politico del 1849, pieno di súbite procelle e di non prevedibili fortune, era mestieri avventurarci fidando nella propria rettitudine e nello aiuto di Dio; e il mandato indefinito, anzichè nuocere a verun disegno, stava apparecchiato come vela buona ad ogni vento. Se ne persuada l'Accusa; la politica contiene tante latébre così profondamente misteriose, così portentosamente improvvise, che il suo risoluto sentenziare non sembra cosa umana, ma piuttosto divina;[137] però che presagire il futuro e penetrare nei cuori si è di Dio.

      E finalmente, se io avessi consigliato la Costituente (mentre all'opposto, già concertata fra la Corona e il Presidente del Consiglio, a me fu imposta come una croce da portare), se io l'avessi, ripeto, consigliata, ed avessi commesso errore, con quanta giustizia l'Accusa vorrebbe oggi incolparmene? — Odasi un po' quello che scrive David Hume nel Cap. 64 della sua Storia della Inghilterra, intorno al processo di Lord Clarendon, ministro sagrificato da Carlo II alla rabbia dei suoi nemici, i quali non paghi della caduta del Cancelliere ne vollero la totale rovina.... — «Molti degli articoli dell'Accusa erano frivoli o falsi.... — Lo avere consigliato la vendita di Dunkerque sembra l'articolo di accusa più importante e più vero; ma sarebbe dura cosa dar colpa ad un Ministro di uno sbaglio di giudizio (se pure fu tale), ove non apparisca segno di corruttela, o di cattiva intenzione.»

      Comprendo che adesso, per questa esposizione, io dovrò sperimentare avverse due maniere di gente che già ho provato duramente moleste, voglio dire, i partigiani del Piemonte, e quelli della Repubblica: a entrambi questi (comecchè invano) risponderò breve: «Ministro costituzionale di Leopoldo II, io doveva curare la sicurezza e la grandezza del mio Paese, e del Principe