Art. 293[205]
G. Diritto pubblico
1 Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti.
2 Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio.
Art. 294[206]
H. Genitori affilianti
1 I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze.
2 La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista d’adozione.
Art. 295[207]
J. Azione della donna nubile
1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:[208]
1. delle spese di parto;
2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita;
3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.
2 In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.
3 Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.
Capo terzo: Dell’autorità parentale[209]
Art. 296[210]
A. Condizioni
I. In genere
1 Il figlio è soggetto, finché minorenne, all’autorità parentale.
2 I minorenni e gli interdetti non hanno autorità parentale.
Art. 297[211]
II. Genitori coniugati
1 Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l’autorità parentale.
2 In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, il giudice può attribuire l’autorità parentale a uno solo di essi.
3 Dopo la morte di uno dei coniugi, l’autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l’attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.[212]
Art. 298[213]
III. Genitori non coniugati
1. In genere[214]
1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l’autorità parentale spetta alla madre.
2 Se la madre è minorenne, interdetta, deceduta o privata dell’autorità parentale, l’autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l’autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.
Art. 298a[215]
2. Autorità parentale in comune
1 A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.
2 A richiesta di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria, l’autorità di vigilanza sulle tutele modifica l’attribuzione dell’autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.
Art. 299[216]
IV. Patrigno e matrigna
Ogni coniuge deve all’altro adeguata assistenza nell’esercizio dell’autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.
Art. 300[217]
V. Genitori affilianti
1 I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.
2 I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.
Art. 301[218]
B. Contenuto
I. In genere
1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
2 Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.
3 Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.
4 I genitori scelgono il prenome del figlio.
Art. 302[219]
II. Educazione
1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2 Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3 A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù.
Art. 303[220]
III. Educazione religiosa
1 I genitori dispongono dell’educazione religiosa.
2 Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.
3 Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.
Art. 304[221]
IV. Rappresentanza
1. Verso i terzi
a. In genere
1 I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete.
2 Se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro.[222]
3 Le disposizioni relative alla rappresentanza del tutelato sono applicabili per analogia, eccettuate quelle relative al concorso delle autorità tutorie.
Art. 305[223]
b. Capacità del figlio
1 Il figlio sotto l’autorità parentale ha la capacità limitata di una persona sotto tutela.
2 La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.
Art. 306[224]
2. Nei rapporti interni della comunione
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