2 Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.
Art. 261[146]
B. Azione di paternità
I. Diritto all’azione
1 Tanto la madre quanto il figlio possono proporre l’azione d’accertamento della filiazione paterna.
2 L’azione è diretta contro il padre o, dopo la sua morte e nell’ordine qui dato, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l’autorità competente del suo ultimo domicilio.
3 Se il padre è morto, sua moglie, a salvaguardia dei propri interessi, è informata dal giudice che l’azione è stata proposta.
Art. 262[147]
II. Presunzione
1 La paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.
2 Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
3 La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui.
Art. 263[148]
III. Termine
1 L’azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi:
1. dalla madre, entro un anno dalla nascita;
2. dal figlio, entro un anno dalla raggiunta maggiore età.
2 Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l’azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell’estinzione di tale rapporto.
3 Scaduto il termine, l’azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
Capo quarto[149]: Dell’adozione[150]
Art. 264[151]
A. Adozione di minori
I. Condizioni generali
Il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.
Art. 264a[152]
II. Adozione congiunta
1 Coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l’adozione in comune non è permessa ad altri.
2 I coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d’età.
3 Un coniuge può adottare il figlio dell’altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.[153]
Art. 264b[154]
III. Adozione singola
1 Una persona non coniugata può adottare da sola se ha compito il trentacinquesimo anno di età.
2 Una persona coniugata che ha compito il trentacinquesimo anno d’età può adottare da sola se l’adozione congiunta si rileva impossibile poiché l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.
Art. 265[155]
IV. Età e consenso dell’adottando
1 L’adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi.
2 Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
3 Se è sotto tutela, è necessario il consenso dell’autorità di vigilanza sulle tutele, quand’anche sia capace di discernimento.
Art. 265a[156]
V. Consenso dei genitori del sangue
1. Forma
1 Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.
2 Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità tutoria del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.
3 È valido anche ove non indicasse i futuri genitori adottivi o questi non fossero ancora designati.
Art. 265b[157]
2. Termini
1 Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell’adottando.
2 Può essere revocato entro sei settimane dalla ricezione.
3 Se rinnovato dopo la revoca è definitivo.
Art. 265c[158]
3. Astrazione
a. Condizioni
Si può prescindere dal consenso di un genitore:
1. s’egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento;
2. s’egli non si è curato seriamente del figlio.
Art. 265d[159]
b. Decisione
1 Se il genitore del figlio collocato in vista di un’adozione non dà il consenso, l’autorità tutoria del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o dei genitori adottivi e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.
2 Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell’adozione.
3 Il genitore, dal cui consenso si prescinde perché non si è curato seriamente del figlio, deve ricevere comunicazione scritta della decisione.
Art. 266[160]
B. Adozione di maggiorenni e interdetti
1 Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne o interdetta può essere adottata:
1. se è durevolmente bisognosa di aiuto, per infermità mentale o fisica, ed i genitori adottivi le hanno prodigato cure durante almeno cinque anni;
2. se durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, le hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione;
3. se esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.
2 Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell’altro.
3 Per altro si applicano analogicamente le norme sull’adozione dei minorenni.
Art. 267[161]
C. Effetti
I. In generale
1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.
2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante.
3 Con l’adozione può essere