Titolo settimo: Del sorgere della filiazione[123]
Capo primo: Disposizioni generali[124]
Art. 252[125]
A. Sorgere della filiazione in genere
1 Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita.
2 Fra il padre ed il figlio, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.
3 Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l’adozione.
Art. 253[126]
B. …
Art. 254[127]
Capo secondo: Della paternità del marito[128]
Art. 255[129]
A. Presunzione
1 Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio.
2 Se muore, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dalla sua morte oppure, in caso di nascita più tardiva, se è provata l’anteriorità del concepimento rispetto alla morte.
3 Se è dichiarato scomparso, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dal momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
Art. 256[130]
B. Contestazione
I. Diritto all’azione
1 La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente:
1. dal marito;
2. dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età.
2 L’azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre.
3 L’azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 1998[131] sulla medicina della procreazione.[132]
Art. 256a[133]
II. Motivo
1. Concepimento nel matrimonio
1 Se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, l’attore deve dimostrare che il marito non è il padre.
2 Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest’ultimo per causa di morte.[133]
Art. 256b[135]
2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica
1 Se il figlio è stato concepito prima della celebrazione del matrimonio o in un momento in cui la comunione domestica era sospesa, la contestazione non dev’essere ulteriormente motivata.
2 La paternità del marito è tuttavia presunta anche in questo caso quando sia reso verosimile ch’egli abbia avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
Art. 256c[136]
III. Termine
1 Il marito può proporre l’azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.
2 L’azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
Art. 257[137]
C. Duplice presunzione
1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.[138]
2 Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito.
Art. 258[139]
D. Azione dei genitori
1 L’azione di contestazione può essere proposta dal padre o dalla madre del marito morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza del termine per proporla.
2 Le disposizioni sulla contestazione da parte del marito si applicano per analogia.
3 Il termine annuale per proporre l’azione decorre al più presto dal momento in cui si è avuto conoscenza della morte o dell’incapacità di discernimento del marito.
Art. 259[140]
E. Matrimonio dei genitori
1 Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s’applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.
2 Il riconoscimento può essere contestato:
1. dalla madre;
2. dal figlio o, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età o il riconoscimento è stato pronunciato soltanto dopo il compimento del suo dodicesimo anno d’età;
3. dal Comune di origine o di domicilio del marito;
4. dal marito.
3 Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.
Capo terzo: Del riconoscimento e della sentenza di paternità[141]
Art. 260[142]
A. Riconoscimento
I. Condizioni e forma
1 Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio.
2 Se l’autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso dei genitori o del tutore.
3 Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un’azione d’accertamento della paternità, davanti al giudice.
Art. 260a[143]
II. Contestazione
1. Diritto all’azione
1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell’autore del riconoscimento.
2 L’autore del riconoscimento può proporre l’azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità.
3 L’azione è diretta contro l’autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori.
Art. 260b[144]
2. Motivo
1 L’attore deve dimostrare che l’autore del riconoscimento non è il padre.
2 Madre e figlio devono tuttavia addurre questa prova soltanto se l’autore del riconoscimento rende verosimile di aver avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
Art.