Art. 50 Domanda di provvedimenti coercitivi
1 L’autorità richiedente domanda l’arresto di una persona inviando all’autorità richiesta un mandato scritto di accompagnamento coattivo (art. 208).
2 L’autorità richiesta traduce l’arrestato dinanzi all’autorità competente se possibile entro 24 ore.
3 Le domande concernenti altri provvedimenti coercitivi sono motivate succintamente. Nei casi urgenti la motivazione può essere inviata in un secondo tempo.
Art. 51 Diritto di partecipare agli atti procedurali
1 Le parti, i loro patrocinatori e l’autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali domandati, in quanto il presente Codice lo preveda.
2 Se la partecipazione è possibile, l’autorità richiesta comunica all’autorità richiedente, alle parti e ai loro patrocinatori dove e quando sarà eseguito l’atto procedurale.
Sezione 3: Atti procedurali in un altro Cantone
Art. 52 Principi
1 I pubblici ministeri, le autorità penali delle contravvenzioni e le autorità giudicanti dei Cantoni e della Confederazione hanno diritto di disporre ed eseguire direttamente in un altro Cantone tutti gli atti procedurali ai sensi del presente Codice.
2 Il pubblico ministero del Cantone in cui dev’essere eseguito l’atto procedurale ne è previamente avvisato. Nei casi urgenti può essere avvisato a posteriori. Per la richiesta di informazioni e documenti non è necessario alcun avviso.
3 Le spese degli atti procedurali e i relativi obblighi di indennizzo sono rispettivamente a carico del Cantone che ha eseguito gli atti o della Confederazione; il Cantone o la Confederazione può addossarli alle parti conformemente agli articoli 426 e 427.
Art. 53 Impiego della polizia
Se necessita dell’aiuto della polizia per l’esecuzione di un atto procedurale, l’autorità richiedente indirizza la relativa domanda al pubblico ministero del Cantone richiesto; questi conferisce alla polizia locale i mandati necessari.
Capitolo 5: Assistenza giudiziaria internazionale
Art. 54 Applicabilità del presente Codice
La concessione dell’assistenza giudiziaria internazionale e la procedura d’assistenza giudiziaria sono rette dal presente Codice soltanto in quanto altre leggi federali e trattati internazionali non prevedano disposizioni specifiche.
Art. 55 Competenza
1 Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero.
2 Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare autonomamente domande d’assistenza giudiziaria.
3 Sono fatti salvi i poteri delle autorità d’esecuzione penale.
4 Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un’autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo.
5 Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l’assistenza giudiziaria nazionale.
6 I Cantoni disciplinano l’ulteriore procedura.
Capitolo 6: Ricusazione
Art. 56 Motivi di ricusazione
Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se:
a. ha un interesse personale nella causa;
b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
Art. 57 Obbligo di comunicazione
Chi opera in seno a un’autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente a chi dirige il procedimento.
Art. 58 Domanda di ricusazione
1 La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2 Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
Art. 59 Decisione
1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b — e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente:
a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
c. il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello;
d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello.
2 La decisione è resa per scritto e motivata.
3 Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4 Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
Art. 6 °Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall’autorità penale.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Capitolo 7: Direzione del procedimento
Art. 61 Competenza
Il procedimento è diretto:
a. sino all’abbandono dello stesso o sino alla promozione dell’accusa, dal pubblico ministero;
b. nella procedura penale in materia di contravvenzioni, dall’autorità penale delle contravvenzioni;