3 L’apertura di un’istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
Art. 25 Delega ai Cantoni
1 Il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 23. Sono eccettuate le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g.
2 Nei casi semplici può delegare alle autorità cantonali anche l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 24.
Art. 26 Competenza plurima
1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all’estero o se l’autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.
2 Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.
3 La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.
4 Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all’autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.
Art. 27 Competenza per le prime indagini
1 Se un caso che sottostà alla giurisdizione federale è urgente e le autorità penali della Confederazione non sono ancora intervenute, le indagini di polizia e l’istruzione possono essere svolte anche dalle autorità cantonali che sarebbero competenti per territorio in virtù delle norme sul foro. Il pubblico ministero della Confederazione ne è informato senza indugio; il caso gli è affidato, o gli è sottoposto affinché decida secondo gli articoli 25 o 26, al più presto possibile.
2 In caso di reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all’estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, le prime indagini possono essere svolte dalle autorità penali della Confederazione.
Art. 28 Conflitti
I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.
Sezione 2: Competenza in caso di concorso di reati
Art. 29 Principio dell’unità della procedura
1 Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o partecipazione.
2 Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e
33 — 38.
Art. 30 Eccezioni
Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
Capitolo 3: Foro
Sezione 1: Principi
Art. 31 Foro del luogo del reato
1 Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo.
2 Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
3 Se l’imputato ha commesso più crimini, delitti o contravvenzioni nel medesimo luogo, i procedimenti sono riuniti.
Art. 32 Foro in caso di reati commessi all’estero o di incertezza circa il luogo del reato
1 Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l’imputato ha il domicilio o la dimora abituale.
2 Se l’imputato non ha né domicilio né dimora abituale in Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d’origine; in subordine, le autorità del luogo in cui l’imputato è stato reperito.
3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del Cantone che ha chiesto l’estradizione.
Sezione 2: Fori speciali
Art. 33 Foro in caso di concorso di più persone
1 I compartecipi sono perseguiti e giudicati dalle autorità competenti per il perseguimento e il giudizio dell’autore.
2 Se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
Art. 34 Foro in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi
1 Se l’imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
2 Se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 39–42 in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l’accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente.
3 Se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.
Art. 35 Foro in caso di reati commessi mediante i mass media
1 In caso di reato commesso in Svizzera secondo l’articolo 28 CP[9] sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa massmediatica.
2 Se l’autore dell’opera è noto e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedimento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.
3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del luogo in cui l’opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.
Art. 36 Foro in caso di reati nell’esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese
1 In caso di reati secondo gli articoli 163–171bis CP[10], sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.
2 Per i procedimenti penali contro imprese secondo l’articolo 102 CP sono competenti le autorità del luogo di sede dell’impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l’impresa.
3 Se non è dato