3 Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.
4 La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.
Capitolo 6: Sostituzione di Parte
Art. 83
1 Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante.
2 La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.
3 In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione.
4 Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.
Titolo sesto: Azioni
Art. 84 Azione di condanna a una prestazione
1 Con l’azione di condanna a una prestazione l’attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa.
2 Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata.
Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso
1 Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.
2 L’attore deve precisare l’entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.
Art. 86 Azione parziale
Se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima.
Art. 87 Azione costitutiva
Con l’azione costitutiva l’attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Art. 88 Azione d’accertamento
Con l’azione d’accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.
Art. 89 Azione collettiva
1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.
2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
a. proibire una lesione imminente;
b. far cessare una lesione attuale;
c. accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.
Art. 9 °Cumulo di azioni
L’attore può riunire in un’unica azione più pretese contro una medesima parte se:
a. per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito; e b. risulta applicabile la stessa procedura.
Titolo settimo: Valore litigioso
Art. 91 Principio
1 Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.
2 Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.
Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche
1 Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.
2 Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni
1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.
2 In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati.
Art. 94 Domanda riconvenzionale
1 Se all’azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.
2 Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.
Titolo ottavo: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio
Capitolo 1: Spese giudiziarie
Art. 95 Definizioni
1 Sono spese giudiziarie:
a. le spese processuali;
b. le spese ripetibili.
2 Sono spese processuali:
a. gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
b. gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
c. le spese dell’assunzione delle prove;
d. le spese di traduzione e interpretariato;
e. le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).
3 Sono spese ripetibili:
a. le spese necessarie;
b. le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;
c. in casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.
Art. 96 Tariffe
I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie.
Art. 97 Informazione circa le spese giudiziarie
Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio.
Art. 98 Anticipazione delle spese
Il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili.
Art. 99 Cauzione per