2 Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
Art. 50 Decisione
1 Se il motivo di ricusazione è contestato, decide il giudice.
2 La decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo.
Art. 51 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione
1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.
3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali
Capitolo 1: Principi di procedura
Art. 52 Comportamento secondo buona fede
Tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede.
Art. 53 Diritto di essere sentiti
1 Le parti hanno il diritto di essere sentite.
2 Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano.
Art. 54 Pubblicità del procedimento
1 Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.
2 Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica.
3 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.
4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.
Art. 55 Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio
1 Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio.
Art. 56 Interpello
Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande.
Art. 57 Applicazione d’ufficio del diritto
Il giudice applica d’ufficio il diritto.
Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti
1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
Capitolo 2: Presupposti processuali
Art. 59 Principio
1 Il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.
2 Sono presupposti processuali segnatamente:
a. l’interesse degno di protezione dell’attore o instante; b. la competenza per materia e per territorio del giudice; c. la capacità di essere parte e la capacità processuale;
d. l’assenza di litispendenza altrove;
e. l’assenza di regiudicata;
f. la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.
Art. 60 Esame dei presupposti processuali
Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali.
Art. 61 Patto d’arbitrato
Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:
a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
b. il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d’arbitrato; oppure
c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.
Titolo quarto: Pendenza della causa ed effetti della desistenza
Art. 62 Inizio della pendenza della causa
1 Il deposito dell’istanza di conciliazione, della petizione, dell’istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa.
2 Alle parti è data conferma del ricevimento dell’atto.
Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura
1 Se l’atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell’autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all’autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l’atto fu proposto la prima volta.
2 Lo stesso vale se l’azione fu promossa in errato tipo di procedura.
3 Sono fatti salvi gli speciali termini legali d’azione previsti dalla LEF[20].
Art. 64 Effetti della pendenza della causa
1 La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:
a. impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull’oggetto litigioso;
b. mantiene inalterata la competenza per territorio.
2 Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.
Art. 65 Effetti della desistenza
La parte che desiste davanti al giudice competente non può avviare contro la controparte un nuovo processo inerente allo stesso oggetto litigioso se il giudice adito ha già notificato la petizione al convenuto e questi non acconsente al ritiro dell’azione.
Titolo quinto: Parti e terzi Partecipanti al processo
Capitolo 1: Capacità di essere Parte e capacità processuale
Art. 66 Capacità di essere parte
Ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale.
Art.