Art. 14 Domanda riconvenzionale
1 Al giudice territorialmente competente per l’azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.
2 Questo foro sussiste anche quando l’azione principale viene meno per qualsivoglia ragione.
Art. 15 Litisconsorzio e cumulo di azioni
1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto lo è anche per gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga.
2 Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il giudice competente per una di esse lo è anche per le altre.
Art. 16 Azione di chiamata in causa
Per l’azione di chiamata in causa è competente il giudice del processo principale.
Art. 17 Proroga di foro
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l’azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.
2 Il patto deve essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Art. 18 Costituzione in giudizio del convenuto
Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l’eccezione d’incompetenza.
Art. 19 Volontaria giurisdizione
Salvo che la legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è imperativamente competente il giudice o l’autorità amministrativa del domicilio o della sede del richiedente.
Sezione 2: Diritto delle persone
Art. 20 Protezione della personalità e protezione dei dati
Per le seguenti azioni e istanze è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti:
a. azioni per lesione della personalità;
b. istanze nell’ambito del diritto di risposta;
c. azioni di protezione del nome e di contestazione del cambiamento di nome;
d. azioni e istanze secondo l’articolo 15 della legge federale del 19 giugno 1992[11] sulla protezione dei dati.
Art. 21 Dichiarazione di morte e di scomparsa
Per le istanze di dichiarazione di morte o di scomparsa (art. 34–38 CC[12]) è imperativo il foro dell’ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa.
Art. 22 Rettificazione dei registri dello stato civile
Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo.
Sezione 3: Diritto di famiglia
Art. 23 Istanze e azioni di diritto matrimoniale
1 Per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
2 Per le istanze di separazione dei beni proposte dall’autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.
Art. 24 Istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata
Per le istanze e azioni nell’ambito dell’unione domestica registrata, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 25 Accertamento e contestazione della filiazione
Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 26 Azioni di mantenimento e di assistenza
Per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni per violazione dell’obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Art. 27 Pretese della madre nubile
Per le pretese della madre nubile è imperativo il foro del domicilio di una parte.
Sezione 4: Diritto successorio
Art. 28
1 Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell’ultimo domicilio del defunto.
2 Per le misure in relazione alla devoluzione dell’eredità è imperativamente competente l’autorità dell’ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l’autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo del decesso.
3 Le azioni indipendenti concernenti l’attribuzione ereditaria di un’azienda o di un fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.
Sezione 5: Diritti reali
Art. 29 Fondi
1 Per le seguenti azioni è competente il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario:
a. azioni reali;
b. azioni contro la comunione dei proprietari per piani;
c. azioni di costituzione di diritti di pegno legali.
2 Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del convenuto.
3 Se l’azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro fondiario in più circondari, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo di maggiore estensione, rispettivamente quello dove si trova la parte più estesa del fondo.
4 Nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti diritti su fondi è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.
Art. 3 °Cose mobili
1 Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.
2 Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.
Sezione 6: Azioni da contratto
Art. 31 Principio
Per le azioni derivanti da contratto è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita la prestazione caratteristica.
Art. 32 Contratti conclusi con consumatori
1 In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente: