e dal buon senso, e dalla diligenza dell'Abbate di Mably (
Observations sur l'Histoir. de France 2 vol. 12).
205
Io ho tratto gran lume dalle due dotte opere dell'Heineccio, cioè dall'Istoria, e dagli Elementi del Diritto Germanico. In una giudiziosa prefazione agli Elementi, egli esamina e procura di scusare i difetti di quella barbara Giurisprudenza.
206
Sembra, che la lingua originale del Gius Salico fosse latina. Esso fu probabilmente composto al principio del quinto secolo, avanti l'era (an. 421) del vero, o falso Faramondo. La prefazione di quel Gius fa menzione de' quattro Cantoni, da' quali si presero i quattro legislatori: e molte Province, come la Franconia, la Sassonia, l'Annover, il Brabante ec., hanno preteso, che loro appartenessero. (Vedasi un'eccellente dissertazione dell'Heineccio, de lege Salica Tom. III Syllog. p. 147, 267).
207
Eginard in vita Caroli M. c. 29 in Tom. V p. 100. Per questi due corpi di Leggi, i Critici per la maggior parte intendono le Saliche, e le Ripuarie. Le prime s'estendevano dalla selva Carbonaria sino alla Loira (Tom. VI p. 151); e le altre potevano aver vigore dalla medesima selva fino al Reno (Tom. IV p. 222).
208
Si consultino le antiche e moderna prefazioni de' vari Codici, nel quarto volume degl'Istorici di Francia. Il prologo originale alle Leggi Saliche esprime (quantunque in un dialetto straniero) il vero spirito de' Franchi, con maggior forza che i dieci libri di Gregorio di Tours.
209
La Legge Ripuaria dichiara e stabilisce quest'indulgenza in favore dell'attore (Tit. XXXI in Tom. IV p. 240); e si suppone, o s'esprime la stessa tolleranza in tutti i codici, eccettuato quello de' Visigoti di Spagna: Tanta diversitas legum (dice Agobardo nel nono secolo) quanta non solum in regionibus aut civitatibus, sed etiam in multis domibus habetur. Nam plerumque contingit ut simul eant, aut sedeant quinque homines; et nullus eorum communem legem cum altero habeat (in Tom. VI p. 350). Egli stoltamente propone d'introdurre una conformità di leggi, ugualmente che di fede.
210
Inter Romanos negotia caussarum Romanis legibus praecipimus terminari. Tali sono le parole d'una costituzion generale, promulgata da Clotario, figlio di Clodoveo, restato solo Monarca de' Franchi (in Tom. IV p. 116) verso l'anno 560.
211
Questa libertà d'elezione si è opportunamente dedotta (Espr. des Loix L. XXVIII. 2) da una Costituzione di Lotario I. (Leg. Longob. l. II. Tit. 57 in Cod. Lindembrog. p. 664) quantunque l'esempio sia troppo recente e parziale. Da una diversa lezione nella Legge Salica (Tit. LXIV not. 45) l'Abbate di Mably (Tom. 1 p. 290, 293) ha congetturato, che a principio i soli Barbari, ed in seguito chiunque (e conseguentemente anche i Romani) potessero vivere secondo la legge de' Franchi. Mi dispiace d'oppormi a questa ingegnosa congettura, osservando, che il senso più stretto (Barbarum) si esprime nella copia riformata di Carlo Magno, che si conferma da' Manoscritti, Reali e di Wolfenbuttel. L'interpretazione più larga (hominem) non è autorizzata, che dal manoscritto di Fulda, da cui Heroldo pubblicò la sua edizione. Vedi i quattro Testi originali della Legge Salica nel Tom. IV p. 147, 173, 196, 220.
212
Ne' tempi eroici della Grecia il delitto d'omicidio si espiava mediante una pecuniaria soddisfazione alla famiglia del morto (Feichius, Antiquit. Homer. L. II c. 8). L'Heineccio, nella sua Prefazione agli elementi del Gius Germanico, favorevolmente suggerisce, che in Roma, ed in Atene l'omicidio era punito solo coll'esilio. Questo è vero, ma l'esilio era una pena capitale per un cittadino Romano, o Ateniese.
213
Questa proporzione è fissata dalle Leggi Salica (Tit. 44 in Tom. IV p. 147), e Ripuaria (Tit. 7, 11, 36 in Tom. IV p. 237, 241); ma l'ultima non fa alcuna distinzione de' Romani. L'ordine però del Clero è posto sopra i Franchi medesimi, ed i Borgognoni e gli Alemanni fra i Franchi ed i Romani.
214
Gli Antrustiones, qui in truste dominica sunt, leudi, fideles, sicuramente rappresentano il prim'ordine de' Franchi; ma è dubbioso, se il loro grado era personale o ereditario. All'Abbate di Mably (Tom. 1 p. 334, 347) non è dispiaciuto di mortificare l'orgoglio della nascita (Espr. LXXX c. 25) con fissare il principio della nobiltà Francese dal regno di Clotario II (an. 615).
215
Vedi le Leggi di Borgogna (Tit. II in Tom. IV p. 157), il Codice de' Visigoti (L. VI Tit. V in Tom. IV p. 384) e la costituzione di Childeberto, non di Parigi, ma certamente d'Austria (in Tom. IV p. 112). L'immatura loro severità fu alle volte temeraria ed eccessiva. Childeberto condannò alla morte non solamente gli omicidi, ma anche i ladri: quamodo sine lege involavit, sine lege moriatur; e fino il Giudice negligente era involto nella medesima sentenza. I Visigoti abbandonavano un chirurgo, che male fosse riuscito nelle sue operazioni, alla famiglia del morto, ut quod de eo facere voluerint habeant potestatem. L. XI Tit. 1 in Tom. IV p. 435.
216
Vedi nel sesto Tomo delle opere dell'Heineccio (Elementa Juris Germanici L. II p. II n. 251, 262, 280, 283). Pure si può trovare in Germania qualche vestigio di queste pecuniarie composizioni fino al secolo decimo sesto.
217
Tutta la materia de' Giudici Germanici, e della loro giurisdizione, è trattata copiosamente dall'Heineccio (Elem. Jur. Germ. l. III n. 1, 72). Io non posso trovare alcuna prova, che sotto la stirpe Merovingica gli Scabini, o assessori fossero eletti dal Popolo.
218
Gregor. Turon. l. VIII c. 9 in Tom. II p. 316. Montesquieu osserva (Espr. des Loix L. XXVIII c. 13), che la Legge Salica non ammetteva queste prove negative, tanto generalmente stabilite ne' Codici Barbari. Pure quell'oscura concubina (Fredegunda), che divenne moglie del nipote di Clodoveo, doveva seguire la Legge Salica.
219
Il Muratori nelle Antichità d'Italia ha fatto due Dissertazioni (XXXVIII e XXXIX) sopra i giudizj di Dio. Si pretendeva, che il fuoco non bruciasse l'innocente, e che il puro elemento dell'acqua non permettesse, che il colpevole s'immergesse nel suo seno.
220
Montesquieu (Espr. des Loix 1. XXVIII c. 17) ha condisceso a spiegare, e scusare la maniere de penser de nos peres intorno a' combattimenti giudiciali. Ei seguita questo stravagante istituto dal tempo di Gundobaldo fino a quello di S. Luigi; ed il filosofo alle volte si perde nel Legale antiquario.
221
In un memorabil duello, fatto ad Aquisgrana (l'an. 820) in presenza dell'Imperator Lodovico Pio, osserva il suo Biografo che secundum legem propriam, nipote quia uterque Gothus erat, equestri pugna congressus est (Vit. Ludovic. Pii c. 33 in Tom. VI p. 103). Ermoldo Nigello (l. III 543, 628 in Tom. VI p. 48, 50) che descrive quel duello, ammira l'arte nuova di combattere a cavallo, che era incognita a' Franchi.
222
Gundobaldo, nell'originale suo editto, pubblicato a Lione (l'anno 501) stabilisce, e giustifica l'uso del combattimento giudiciale (Leg. Burgund, Tit. XIV in Tom. II p. 267, 268). Trecento anni dopo, Agobardo, Vescovo di Lione, sollecitò Lodovico Pio ad abolire la legge d'un Arriano tiranno (in Tom. VI p. 356, 358). Ei riferisce il Dialogo di Gundobaldo, e d'Avito.
223
Accidit, dice Agobardo, ut non solum valentes viribus, sed etiam infirmi et senes lacessantur ad pugnam etiam pro vilissimis rebus. Quibus foralibus certaminibus contingunt homicidia iniusta, et crudeles ac perversi eventus iudiciorum. Come prudente rettorico; sopprime il legale privilegio di far uso de' campioni.