Art. 13.
Norme per la costruzione e la gestione delle strade (1) (2)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. (3) Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge. (4)
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni (5) allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, (6) sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (7)
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale. (8)
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
(1) Si veda la L. 12 febbraio 1958, n. 126, in tema di strade pubbliche, rimasto in vigore ai sensi dell’art. 231 del nuovo codice della strada.
(2) Si veda il D.M. 5 giugno 2001 in tema di sicurezza nelle gallerie stradali.
(3) Le parole: "ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare" sono state soppresse dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dal 9 ottobre 2010.
(4) Si vedano i D.M. 5 novembre 2001, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade ed il D.M. 19 aprile 2006, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.
(5) Le parole: “solo per le strade esistenti” sono state così sostituite dalle attuali: “solo per specifiche situazione” dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(6) Le parole: “l’adeguamento” sono state così sostituite dalle attuali: “il rispetto” dall'art. 1 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(7) Questo comma è stato inserito dalla L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(8) Si veda il D.M. 1 giugno 2001, recante modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade.
Art. 14.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade (1)
1. Gli enti proprietari delle strade, (2) allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. (3)
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo; (4)
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (5)
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune. (6)
(1) Vedi art. 25 reg. cod. strada.
(2) A norma del D. L.vo 2 settembre 1997, n. 320, a decorrere dal 1 luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui al D. L.vo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.
(3) A norma dell’art. 234, comma 4, di questo codice, la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente dovrà essere adattata, entro l’1 gennaio 1994, alle nuove norme del codice della strada e del regolamento. La restante segnaletica dovrà essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione i nuovi segnali dovranno essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente.
(4) A norma dell’art. 234, comma 2, di questo codice, le disposizioni relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni ed alle relative formalità di cui agli art. 26 e 27 c.s. si applicano a decorrere dal 1 luglio 1993.
(5) Questo comma è stato inserito dalla L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(6) Si veda la L. 12 febbraio 1958, n. 126, rimasta in vigore ai sensi dell’art. 231 del nuovo codice della strada.
Art. 15.
Atti vietati (1)
1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione; b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente; c) impedire il libero deflusso