Nuovo Codice della strada. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392052837
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Le originarie parole: “lett. e) e lett. g)” sono state così sostituite dalle attuali. “lett. g), lett. g bis9 e lett. g ter)” dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.

      (11) Si veda il D.M. 18 luglio 1997, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni eccezionali così come modificato dal D.M. 24 aprile 2003. Comma così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

      (12) Il comma che così recitava: "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio." è stato aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e successivamente è stato così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 (cd. Legge di stabilità).

      (13) Questo periodo è stato aggiunto dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.

      (14) Comma così da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

      (15) Comma così da ultimo modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120; sanzione così modificata dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.

      (16) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.

      (17) Le parole da: “salvo che…” sino a: “trasporto di cose,” sono state inserite dalla L. 7 dicembre 1999. N. 472.

      (18) Questo comma è stato aggiunto dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.

      (19) Questo comma è stato aggiunto dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008.

      Art. 11. Servizi di polizia stradale (1)

      1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

      a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

      b) la rilevazione degli incidenti stradali;

      c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

      d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

      e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

      2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

      3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

      4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

      (1) Vedi art. 21 reg. cod. strada.

      Art. 12.

      Espletamento dei servizi di polizia stradale (1) (2)

      1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

      a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

      b) alla Polizia di Stato;

      c) all'Arma dei carabinieri;

      d) al Corpo della guardia di finanza;

      d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; (3)

      e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;

      f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

      f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (3)

      2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

      3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

      a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

      b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

      c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

      d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

      e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

      f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

      3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (4)

      4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

      5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, (5) quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

      (1) Vedi art. 22, art. 23 e art. 24 reg. cod. strada.

      (2) Si veda la L. 15 maggio 1997, n. 127. Si veda altresì la L. 23 dicembre 1999, n. 488.

      (3) Questa lettera è stata aggiunta dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

      (4) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

      (5) Le parole: “, eccetto quelli di cui al comma 3 bis,” sono state inserite dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

      Titolo II Della costruzione e tutela delle strade

      Capo