Legge fallimentare. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392096091
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del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Questo numero è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 luglio 2007, n. 15941 in Altalex Massimario.

      Art. 26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. (1)

      Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

      Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

      Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalitа pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

      Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

      Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

      Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:

      1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;

      2) le generalitа del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

      3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;

      4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

      Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

      Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

      Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

      Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

      L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalitа per questa previste.

      All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

      Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

      (1) Questo articolo è stato così sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 luglio 2007, n. 15941 in Altalex Massimario.

      Sezione III

      Del curatore

      Art. 27. (1) Nomina del curatore.

      Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore. (1)

      Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

      a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

      b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

      c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacitа imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

      (…) (2)

      Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

      (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Il comma: “Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.” è stato abrogato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 29. Accettazione del curatore.

      Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire (1) al giudice delegato la propria accettazione.

      Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

      (1) Le parole: “far pervenire” sono state così modificate dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 30. Qualitа di pubblico ufficiale.

      Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

      Art. 31. (1) Gestione della procedura.

      Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'аmbito delle funzioni ad esso attribuite.

      Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

      Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

      (1) Articolo così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 31. Poteri del curatore.

      1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.

      2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.

      3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento."

      Art.