Legge fallimentare. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392096091
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9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "Art. 9. Competenza.

      1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

      2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

      3. Sono salve le convenzioni internazionali."

      Art. 9-bis. Disposizioni in materia di incompetenza. (1)

      Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. (2)

      Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

      Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

      Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'art. 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'art. 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

      Nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

      (1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Questo comma è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 9-ter. (1) Conflitto positivo di competenza.

      Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

      Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.

      (1) Articolo inserito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

      Art. 10. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa. (1)

      Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

      In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltа per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivitа da cui decorre il termine del primo comma. (2)

      (1) Questo articolo è stato così sostituito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      (2) Questo comma è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 11. Fallimento dell'imprenditore defunto.

      L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

      L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'ereditа non sia giа confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1)

      Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

      (1) Comma così modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

      "2. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'ereditа non sia giа confusa con il suo patrimonio."

      Art. 12. Morte del fallito.

      Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

      Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.

      Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'ereditа giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

      Art. 13. (1) Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti.

      (…)

      (1) L'articolo che così recitava: "I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.

      Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria." è stato abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

      Art. 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. (1)

      L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivitа, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

      (1) Questo articolo è stato così sostituito dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

      Art. 15. Procedimento per la dichiarazione di fallimento. (1)

      Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalitа dei procedimenti in camera di consiglio.

      Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

      Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

      Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica