Codice di procedura Civile. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
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Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392052745
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di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

      Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

      Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonchè depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

      Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

      L'ordinanza di cui al settimo comma é comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonchè a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

      (1) Questo articolo è stato così sostituito dalla D.L. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla legge 263/2005, e dalla L. 23 febbraio 2006, n°51 Il testo precedente recitava: "Art. 183. Prima udienza di trattazione. Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

      Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

      Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

      Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

      Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184."

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18 maggio 2007, n. 11631, Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 24 novembre 2009, n. 3505 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 4 gennaio 2010, n. 1 in Altalex Massimario.

      Art. 184. (1)

      (Udienza di assunzione dei mezzi di prova)

      Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

      (1) Articolo così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      Il testo precedente recitava:

      "Art. 184. (Deduzioni istruttorie)

      Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.

      I termini di cui al comma precedente sono perentori.

      Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi." _______________

      Cfr. Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 24 novembre 2009, n. 3505 in Altalex Massimario.

      Art. 184-bis. (1)

      [(Rimessione in termini)

      La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

      Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.]

      (1) Articolo abrogato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 185.

      (Tentativo di conciliazione)

      Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura e' conferita con scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. (1)

      Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

      Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

      (1) Comma aggiunto dal D.L. 35/2005 e modificato dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      Art. 186.

      (Pronuncia dei provvedimenti)

      Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

      Art. 186-bis. (1)

      (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)

      Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. (2)

      L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

      L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

      (1) Articolo aggiunto dall'art. 20, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

      (2) Periodo aggiunto dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      _______________

      Cfr. Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 1° ottobre 2009 in Altalex Massimario.

      Art.