Codice di procedura Civile. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
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Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392052745
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proroga prevista dal quarto comma si applica altresi' ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

      Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa. (1)

      (1) Commi aggiunti dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

      Capo III: DELLA NULLITA' DEGLI ATTI

      Art. 156.

      (Rilevanza della nullita')

      Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita' non e' comminata dalla legge.

      Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

      La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui e' destinato.

      _______________

      Cfr. Art. 156 c.p.c. annotato con la giurisprudenza, Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 2 luglio 2009, n. 17567, Cassazione penale, sez. II, sentenza 8 ottobre 2009, n. 39039, Cassazione civile, sez. I, sentenza 24 maggio 2010, n. 12647 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 24 aprile 2010, n. 12663 in Altalex Massimario.

      Art. 157.

      (Rilevabilita' e sanatoria della nullita')

      Non puo' pronunciarsi la nullita' senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio.

      Soltanto la parte nel cui interesse e' stabilito un requisito puo' opporre la nullita' dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

      La nullita' non puo' essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne' da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

      Art. 158.

      (Nullita' derivante dalla costituzione del giudice)

      La nullita' derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero e' insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161.

      _______________

      Cfr. Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 15 maggio 2009, n. 11295 in Altalex Massimario.

      Art. 159.

      (Estensione della nullita')

      La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.

      La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

      Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.

      Art. 160.

      (Nullita' della notificazione)

      La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157.

      Art. 161.

      (Nullita' della sentenza)

      La nullita' delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

      Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

      Art. 162.

      (Pronuncia sulla nullita')

      Il giudice che pronuncia la nullita' deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita' si estende.

      Se la nullita' degli atti del processo e' imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo' condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita' a norma dell'art. 60, n. 2.

      Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

      Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

      Capo I: DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA

      Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI

      Art. 163. (1)

      (Contenuto della citazione)

      La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

      Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

      L’atto di citazione deve contenere:

      1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

      2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, (1) il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. (2) Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

      3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

      4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

      5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

      6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

      7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167. (3)

      L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss.

      (1) Le parole: “il cognome e la residenza dell’attore” sono state così sostituite dalle parole: “il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore” dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.

      (2) Le parole: “il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” sono state così sostituite dalle parole: “il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono” dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.

      (3) Le parole: “di cui all’articolo 167” sono state così sostituite dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

      Art. 163-bis.

      (Termini per comparire)

      Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta (1) giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta (1) giorni se si trova all'estero.

      Nelle cause che richiedono pronta spedizione