Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/22.
(…) (1)
(1)
“Impugnativa dei provvedimenti relativi all’affidamento preadottivo.
I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all’affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozi one speciale o della istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/23.
(…) (1)
(1)
“Proroga della durata dello stato di adottabilità.
In caso di revoca dell’affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall’articolo 314/17, sono prorog ati per un periodo di durata pari a quello dell’affidamento preadottivo revocato.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/24.
(…) (1)
(1)
“Dichiarazione di adozione speciale.
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di ad ottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione.
D’ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l’interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione può
essere egualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge.
Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al secondo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/25.
(…) (1)
(1)
“Impugnativa del decreto di adozione speciale.
I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo, alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all’articolo 314/15 e comunicato all’ufficio dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/26.
(…) (1)
(1) “
Effetti dell’adozione speciale.
Per effetto dell’adozione speciale l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L’adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti.
Con l’adozione speciale cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/27.
(…) (1)
(1)
“Revocatoria dell’adozione speciale.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile. L’istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell’adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell’istanza di revocazione.
Sull’istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l’adottato.
Il relativo provvedimento è iscritto nell’apposito registro di cui all’art. 314/15 e annotato a margine dell’atto di nascita.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 314/28.
(…) (1)
(1)
“Certificati anagrafici.
Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell’atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 314/25.”
Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
Titolo IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 10, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
In precedenza l’originaria rubrica:
“
Della patria potestà” era stata sostituita dalla rubrica: “Della potestà dei genitori”, dall’art. 136, L. 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, dalla rubrica: “Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio”, dall’art. 1, comma 6, L. 10 dicembre 2012, n. 219. (1)
Capo I.
Dei diritti e doveri del figlio (1)
(1) Capo inserito dall’art. 7, comma 11, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 315. Stato giuridico della filiazione.
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. (1)
(1) L’articolo che recitava: “
Doveri del figlio