Codice Civile. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
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Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392052738
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n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

      Art. 292.

      (…) (1)

      (1) L’articolo:

      “Divieto di adozione per diversità di razza”

      è stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

      Art. 293. Divieto d’adozione di figli. (1)

      I figli non possono essere adottati dai loro genitori. (2)

      (1) Rubrica così modificata dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      (2) Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 294. Pluralità di adottati o di adottanti.

      È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi.

      Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

      Art. 295. Adozione da parte del tutore.

      Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

      Art. 296. Consenso per l’adozione.

      Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando. (1)

      (1) I commi:

      “Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

      Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.”

      sono stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori.

      Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.

      Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. (1)

      (1) Comma così modificato dall’art. 37, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 298. Decorrenza degli effetti dell’adozione.

      L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

      Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

      Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

      Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

      Art. 299. Cognome dell’adottato.

      L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

      Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma. (1) (2)

      Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito.

      Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

      (1) La Corte costituzionale con sentenza 11 maggio 2001, n. 120 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l’adottato possa aggiungere al cognome dell’adottante anche quello originariamente attribuitogli.

      (2) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

      Art. 300. Diritti e doveri dell’adottato.

      L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

      L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

      Art. 301.

      (…) (1)

      (1)

      “Potestà e amministrazione di beni dell’adottato.

      La potestà sull’adottato e il relativo esercizio spettano all’adottante.

      L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147.

      Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 302.

      (…) (1)

      (1)

      “Inventario.

      L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.

      L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 303.

      (…) (1)

      (1)

      “Cessazione della potestà dell’adottante.

      Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.”

      Articolo abrogato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.

      Art. 304. Diritti di successione.

      L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.