la successione anche a favor del patruo, il che Corrado non avea fatto, siccome dottamente notò l'incomparabile Cujacio
[185] a torto dal Pellegrino ripreso. E ciò si manifesta con maggior chiarezza ponderando, che se sino a' tempi di Lotario I, i patrui erano ammessi alla successione dei Feudi, sarebbe stata cosa ridevole, con tanta premura ed istanza porger preghiere a Corrado, come fecero allora i Feudatari, perchè stendesse la successione a' fratelli, quando ciò 200 anni prima fu conceduto da Lotario anche a favor de' patrui. Convincono altri argomenti, che deve questa legge attribuirsi a Lotario III, li quali possono vedersi presso Schiltero e Struvio
[186]. Ma deve questo abbaglio condonarsi al diligentissimo Pellegrino, che volle per questa volta metter la falce nell'altrui messe, ma non già al Molineo intendentissimo delle nostre leggi feudali.