Codice civile svizzero – CC. Svizzera. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Svizzera
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392065141
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Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell’usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell’offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

      Art. 30

      2. Cambiamento del nome

      1 Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere ad una persona il cambiamento del proprio nome.[25]

      2 L’istanza degli sposi di portare il cognome della sposa a contare dalla celebrazione del matrimonio dev’essere accolta se giustificata da motivi degni di rispetto.[26]

      3 Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza.

      Art. 31

      C. Principio e fine della personalità

      I. Nascita e morte

      1 La personalità comincia con la vita individua fuori dall’alvo materno e finisce con la morte.

      2 Prima della nascita, l’infante gode dei diritti civili a condizione che nasca vivo.

      Art. 32

      II. Regole probatorie

      1. Onere della prova

      1 Chi per far valere un diritto afferma che una persona sia vivente, o sia morta, o sia vissuta in un certo momento, o sia sopravvissuta ad un’altra persona, deve fornirne la prova.

      2 Se non può essere fornita la prova che di più persone una sia sopravvissuta all’altra, si ritengono morte simultaneamente.

      Art. 33

      2. Mezzi di prova

      a. In genere

      1 La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.

      2 Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.

      Art. 34

      b. Indizio di morte

      La morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne abbia veduto il cadavere, quando essa sia sparita in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa.

      Art. 35

      III. Dichiarazione della scomparsa

      1. In genere

      1 Essendo una persona assai verosimilmente morta perché è sparita in pericolo imminente di morte o perché è da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa, ad istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte.

      2 …[27]

      Art. 36

      2. Procedura

      1 L’istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall’ultima notizia.

      2 Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.

      3 Questo termine dev’essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.

      Art. 37

      3. Caducità della istanza

      L’istanza cade se, entro il termine indicato, la persona sparita od assente si annuncia, se ne giungono notizie o se è provata l’epoca della morte.

      Art. 38

      4. Effetti della scomparsa

      1 Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona sparita od assente, essa è dichiarata scomparsa e si possono far valere tutti i diritti derivanti dalla sua morte come se questa fosse provata.

      2 Gli effetti della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.

      3 La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.[28]

      Capo secondo:[29] Degli atti dello stato civile

      Art. 39

      A. Registri

      I. In genere

      1 Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.[30]

      2 Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:

      1. i fatti dello stato civile che toccano direttamente una persona, quali nascita, matrimonio, morte;

      2. lo statuto personale e familiare di una persona, come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale;

      3. i nomi;

      4. i diritti di attinenza cantonali e comunali;

      5. la cittadinanza nazionale.

      Art. 40

      II. Obbligo di notificazione[31]

      1 Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notificare i dati necessari alla documentazione dello stato civile.

      2 Esso può prescrivere che per le infrazioni all’obbligo di notificazione sia comminata una multa.

      3 …[32]

      Art. 41

      III. Prova di dati non controversi

      1 L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, qualora dopo adeguate ricerche l’accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi.

      2 L’ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.

      Art. 42

      IV. Rettificazione

      1. Da parte del giudice

      1 Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l’iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un’iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.

      2 Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.

      Art. 43

      2. Da parte delle autorità dello stato civile

      Le autorità dello stato civile rettificano d’ufficio errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti.

      Art. 43a[33]

      V. Protezione e divulgazione dei dati

      1 Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

      2 Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.

      3 Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.

      4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona:

      1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giugno 2001[34] sui documenti