Il Codice deontologico forense. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392052943
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deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

      II–L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

      ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale.

      E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.

      I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

      II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

      ART. 14. - Dovere di verità.

      Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

      I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

      II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

      ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.

      L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

      ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.

      E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

      I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense. (1)

      II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

      (1) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 15 luglio 2011. La precedente versione così recitava: "I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione".

      ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.

      L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

      Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine. (1)

      Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

      Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

      In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

      I — Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. (2)

      [II — E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

      III — E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.] (3)

      II — E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

      (1) Periodo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività".

      (2) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "I — Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento".

      (3) Canoni abrogati dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.

      ART. 17 bis. - Modalità dell'informazione. (1)

      L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

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