Codice di procedura Civile. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
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Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392052745
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contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

      2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti l giudice adito in relazione al rito applicabile.

      3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fin alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

      4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

      5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.”

      Art. 37.

      (Difetto di giurisdizione)

      Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali e' rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

      [Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero e' rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso e' rilevato, egualmente d'ufficio, dal giudice se il convenuto e' contumace, e puo' essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana.] (1)

      (1) Comma abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883, Corte Costituzionale, ordinanza 30 luglio 2009, n. 257 e Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 1° luglio 2009, n. 15377 in Altalex Massimario.

      Art. 38. (1)

      (Incompetenza)

      L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

      Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

      L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

      Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

      (1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 39.

      (Litispendenza e continenza di cause)

      Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. (1)

      Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza (2) la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

      La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. (3)

      (1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 45, comma 3, lett. a), della Legge 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente così disponeva: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado dl processo, anche d’ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.”

      (2) L’originaria parola “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, coma 3, lett. b), della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      (3) Le parole: “ovvero dal deposito del ricorso” sono state così sostituite ad opera dell’art. 45, comma 3, lett. c), della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      Art. 40.

      (Connessione)

      Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza (1) alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. (2)

      La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

      Nei casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 e 442. (3)

      Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore. (3)

      Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli artt. 426, 427 e 439. (3)

      Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza (4) del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi (4) al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo. (5)

      Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e (4) al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore (4) del tribunale. (5)ù

      (1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, comma 4, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      (2) Comma aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

      (3) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 26 novembre 1990, n. 353.

      (4) Le parole “al pretore o” sono state soppresse dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51

      (5) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374.

      Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA (1)

      (1) Si veda l’art. 59 della Legge