Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. (1)
(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 45, comma 13, della Legge 18 giugno 2009, n. 69
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 2 aprile 2008, n. 8493 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 luglio 2009, n. 15901 in Altalex Massimario.
Art. 102. (1)
(Litisconsorzio necessario)
Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23343 in Altalex Massimario.
Art. 103.
(Litisconsorzio facoltativo)
Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e' istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.
Art. 104.
(Pluralita' di domande contro la stessa parte)
Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma.
E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 105.
(Intervento volontario)
Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Art. 106.
(Intervento su istanza di parte)
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 24 aprile 2008, n. 10682 in Altalex Massimario.
Art. 107.
(Intervento per ordine del giudice)
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e' comune, ne ordina l'intervento.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 7 febbraio 2008, n. 2901 in Altalex Massimario.
Art. 108.
(Estromissione del garantito)
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
Art. 109.
(Estromissione dell'obbligato)
Se si contende a quale di piu' parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo' ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo' estromettere l'obbligato dal processo.
Art. 110.
(Successione nel processo)
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Art. 111.
(Successione a titolo particolare nel diritto controverso)
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo' intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
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Cfr. Tribunale di Velletri, sez. I, sentenza 1 ottobre 2007, n. 2624 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 aprile 2008, n. 10093 in Altalex Massimario.
Titolo V: DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 112.
(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
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Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 5 aprile 2007, n. 8521, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 gennaio 2008, n. 837, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 marzo 2008, n. 7833 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 31 marzo 2008, n. 8397 in Altalex Massimario.
Art. 113.
(Pronuncia secondo diritto)
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile. (1) (2)
(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 1 del D.L. 8 febbraio 2003, n. 18
(2) LA Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 2004, n. 206 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9294, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 5 maggio 2008, n. 11030, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 7 ottobre 2008, n. 24711, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23 febbraio 2009, n. 4340 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 maggio 2009, n. 12266 in Altalex