(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 8, comma 2, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
Art. 65.
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto) (1)
1. Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa:
a) tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti;
b) è tenuta ad un’adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;
c) assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
d) utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve evitare una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate;
e) è tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad una eccessiva concentrazione di rischi.
2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
3. L'ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP fissa le condizioni per l'impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le società veicolo quali attivi a copertura delle riserve tecniche. (2)
4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 8, comma 3, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56.
(2) L’art. 8, comma 7, del D. L.vo 29 febbraio 2008, n. 56, prevede che il regolamento previsto da questo comma sarà adottato entro il 1° luglio 2008. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al periodo precedente si applicano comunque i criteri di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 65.
Art. 65 bis.
(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche) (1)
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