Codice delle assicurazioni private. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392052844
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      Codice delle assicurazioni private

(Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 — GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163. Testo coordinato ed aggiornato con le sussessive modifiche ed integrazioni) Edizione 15.12.2011
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      CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

      (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 — GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163. Testo coordinato ed aggiornato con le sussessive modifiche ed integrazioni)

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      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

      VISTO l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell’ordinamento giuridico;

      VISTI gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

      VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione — legge di semplificazione per il 2001;

      VISTA la legge 29 luglio 2003, n.229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l’articolo 4 recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private;

      VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

      VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;

      VISTO il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

      VISTO il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

      VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

      VISTO il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

      VISTO il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

      VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;

      VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente “riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

      VISTA la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;

      VISTA la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

      VISTA la legge 22 dicembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;

      VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;

      VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

      VISTO il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

      VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;

      VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

      VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

      VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

      VISTO il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

      VISTO il decreto legislativo17 marzo 1995, n.174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;

      VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

      VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

      VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

      VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

      VISTO il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;

      VISTA la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

      VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;

      VISTA la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

      VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

      VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;

      VISTO