(3) Comma aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
Art. 31.
Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi o progetti la cui valutazione ambientale e' rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piu' regioni e si manifesti un conflitto tra le autorita' competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i piani, programmi e progetti di competenza statale.
Art. 32.
Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi o progetti e impianti (1) che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, (2) provvede alla notifica dei progetti e di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto (3). Nell'ambito della notifica è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto. (4)
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti, od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall’allegato XII, possono avere effetti transfrontalieri (5) informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (6) e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore (7) o dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell’autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall’autorità competente e gli Stati consultati. (8)
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei comma 1 e 2, il termine per l’emissione dei provvedimento finale di cui all’art. 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2. (9)
5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli. (9)
(1) Parole aggiunte dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128(2) Le parole: “di cui agli articoli 13 e 21” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
(3) Le parole: ”di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto” sono state così sostituite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
(4) Il comma che recitava: “2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, si applicano al paese interessato le procedure per l'informazione e la partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli 14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verrà trasmessa, per la partecipazione del pubblico e l'espressione dei pareri delle autorità pubbliche, contestualmente alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e 23. La decisione di cui all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati.” è stato sostituito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
(5) Parole inserite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
(6) Le parole: “quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri” sono state abrogate dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
(7) Parole inserite dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
(8) Periodo aggiunto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
(9) Comma inserito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
Art. 32-bis.
Effetti transfrontalieri (1)
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinchè, nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.
(1) Articolo inserito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33.
Oneri istruttori
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di