Codice Civile. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392052738
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entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

      Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

      Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

      Art. 33.

      (…) (1)

      (1)

      “Registrazione delle persone giuridiche.

      In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

      Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

      La registrazione può essere disposta anche d’ufficio.

      Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.”

      Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

      Art. 34.

      (…) (1)

      (1)

      “Registrazione di atti.

      Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall’autorità governativa, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l’estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

      Se l’iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.”

      Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

      Art. 35. Disposizione penale.

      Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516. (1)

      (1) Le parole

      “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,”

      sono state abrogate dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

      Capo III.

      Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

      Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

      L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

      Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16 ottobre 2009, n. 21967 in Altalex Massimario.

      Art. 37. Fondo comune.

      I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione.

      Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

      Art. 38. Obbligazioni.

      Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

      _______________

      Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 giugno 2009, n. 14612 in Altalex Massimario.

      Art. 39. Comitati.

      I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

      Art. 40. Responsabilità degli organizzatori.

      Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

      Art. 41. Responsabilità dei componenti.

      Rappresentanza in giudizio. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

      Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

      Art. 42. Diversa destinazione dei fondi.

      Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

      Titolo III

      Del domicilio e della residenza

      Art. 43. Domicilio e residenza.

      Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

      La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

      Art. 44. Trasferimento della residenza e del domicilio.

      Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

      Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

      Art. 45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto.

      Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. (1)

      Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

      L’interdetto ha il domicilio del tutore.

      (1) La Corte Costituzionale con sentenza 14 luglio 1976, n. 171 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito.

      Art. 46. Sede delle persone giuridiche.

      Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui