Codice Civile. Italia. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Italia
Издательство: Проспект
Серия:
Жанр произведения: Юриспруденция, право
Год издания: 0
isbn: 9785392052738
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creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 206.

      (…) (1)

      (1)

      “Azioni concesse ai creditori del marito.

      I creditori del marito possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 207.

      (…) (1)

      (1)

      “Obblighi della moglie.

      La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 208.

      (…) (1)

      (1)

      “Diritti della moglie.

      La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.

      La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l’autorizzazione giudiziale.

      Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell’articolo 187, il tribunale può autorizzare l’alienazione anche se il marito non consente.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 209.

      (…) (1)

      (1)

      “Cessazione degli effetti della separazione.

      Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito.

      La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

      I creditori della moglie possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Sezione IV.

      Della comunione convenzionale

      Art. 210. Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.

      I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’articolo 161.

      I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

      Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

      Art. 211. Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.

      I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

      Art. 212.

      (…) (1)

      (1)

      “Amministrazione e godimento dei beni parafernali.

      La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali.

      Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

      Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto oppos izione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l’obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 213.

      (…) (1)

      (1)

      “Obbligazioni del marito.

      Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 214.

      (…) (1)

      (1)

      

      Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito.

      Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche nel caso in cui la moglie ha avuto l’amministrazione e il godimento dei beni del marito.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Sezione V.

      Del regime di separazione dei beni

      Art. 215. Separazione dei beni.

      I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

      Art. 216.

      (…) (1)

      (1)

      “Fonti del regolamento della comunione.

      Gli sposi possono stabilire patti speciali per la comunione; in mancanza di questi patti, si applicano le disposizioni relative alla comunione in generale.

      In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.”

      Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

      Art. 217. Amministrazione e godimento dei beni.

      Ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

      Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l’altro coniuge secondo le regole del mandato.

      Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con procura senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

      Se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

      Art. 218. Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge.

      Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.

      Art. 219. Prova della proprietà dei beni.

      Il coniuge può provare