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e di diritto processuale civile svizzero CPC del 19 dicembre 2008

      Stato 15.11.2011

      L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale[1]; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006[2], decreta:

      Parte prima: Disposizioni generali

      Titolo primo: Oggetto e campo d’applicazione

      Art. 1 Oggetto

      Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:

      a. le vertenze civili;

      b. i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;

      c. le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;

      d. l’arbitrato.

      Art. 2 Relazioni internazionali

      Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del 18 dicembre 1987[3] sul diritto internazionale privato (LDIP).

      Art. 3 Organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione

      Salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale.

      Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricusazione

      Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale

      Art. 4 Principi

      1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali.

      2 Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest’ultimo è determinato secondo il presente Codice.

      Art. 5 Istanza cantonale unica

      1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

      a. controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all’utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;

      b. controversie in materia cartellistica;

      c. controversie vertenti sull’uso di una ditta commerciale;

      d. controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 1986[4] contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d’azione;

      e. controversie secondo la legge del 18 marzo 1983[5] sulla responsabilità civile in materia nucleare;

      f. azioni giudiziali contro la Confederazione;

      g. designazione di un controllore speciale secondo l’articolo 697b del Codice delle obbligazioni[6] (CO);

      h. controversie secondo la legge del 23 giugno 2006[7] sugli investimenti collettivi e secondo la legge del 24 marzo 1995[8] sulle borse.

      2 Questo tribunale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.

      Art. 6 Tribunale commerciale

      1 I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).

      2 Vi è contenzioso commerciale se:

      a. la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno;

      b. la decisione del tribunale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale; e

      c. le parti risultano iscritte nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero.

      3 Se soltanto il convenuto è iscritto nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.

      4 I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:

      a. le controversie di cui all’articolo 5 capoverso 1;

      b. le controversie in materia di società commerciali e cooperative.

      5 Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.

      Art. 7 Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie

      I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994[9] sull’assicurazione malattie.

      Art. 8 Azione diretta davanti all’autorità giudiziaria superiore

      1 Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore.

      2 L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica.

      Capitolo 2: Competenza per territorio

      Sezione 1: Norme generali

      Art. 9 Foro imperativo

      1 Un foro è imperativo soltanto se la legge lo prescrive espressamente.

      2 Le parti non possono derogare a un foro imperativo.

      Art. 10 Domicilio e sede

      1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:

      a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;

      b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;

      c. contro la Confederazione, alla Corte suprema del Cantone di Berna o al tribunale cantonale del Cantone di domicilio, sede o dimora abituale dell’attore;

      d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.

      2 Il domicilio si determina secondo il Codice civile[10] (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.

      Art. 11 Luogo di dimora

      1 Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.

      2 La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.

      3 Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.

      Art. 12 Stabile organizzazione

      Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale si propongono al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo di tale stabile organizzazione.

      Art. 13 Provvedimenti cautelari

      Salvo che la legge disponga altrimenti, per l’emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo:

      a. il foro competente per la causa principale;